segunda-feira, 20 de julho de 2020

MODALITA' DI RIENTRO IN ITALIA

Con la firma del DPCM 14 luglio 2020, sono state prorogate al 31 luglio 2020 le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale previste dal DPCM 11 giugno 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020, dei quali si riportano i testi qui sotto.
In base all’art. 6 del DPCM 11 giugno 2020, gli spostamenti da/per gli Stati membri dell’UE, gli Stati parte dell’accordo Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni. Sono quindi consentiti spostamenti verso questi Paesi anche per turismo. È sempre necessario verificare, prima della partenza, eventuali restrizioni all’ingresso in vigore nel Paese in cui ci si vuole recare. Tali informazioni sono disponibili sulle Schede Paese di Viaggiare Sicuri e sui siti web delle Ambasciate e/o dei Consolati italiani dei Paesi di interesse. Il rientro in Italia dai Paesi elencati è consentito senza limitazioni, fatte salve eventuali misure restrittive disposte per specifiche aree del territorio nazionale.
Il Ministro della Salute, con apposita Ordinanza del 30 giugno, ha disposto che dal 1 al 14 luglio 2020 è consentito l’ingresso nel territorio nazionale anche ai cittadini di Stati terzi residenti legalmente nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay. Tuttavia, a chi entri/rientri in Italia da questi Stati, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020. Eventuali spostamenti verso questi 14 Paesi, così come verso altri Paesi non UE e non Schengen, devono ancora essere giustificati da motivi di lavoro, salute, urgenza o studio (resta consentito il rientro presso abitazione/domicilio/residenza).
Con l’Ordinanza del 9 luglio, il Ministro della Salute ha inoltre disposto il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. In base a tale ordinanza, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati. Il divieto di ingresso non si applica ai cittadini dei Paesi indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 11 giugno 2020 (cittadini di Paesi UE, inclusa l’Italia, Paesi Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano) e loro familiari conviventi che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima dell’emissione dell’Ordinanza. La disposizione del Ministero della Salute è al momento in vigore fino al 14 luglio. A chi rientri in Italia dai Paesi indicati nell’Ordinanza del 9 luglio, in quanto esente dal divieto di ingresso, si applica comunque la misura dell’isolamento fiduciario di 14 giorni all’arrivo.
Si raccomanda di consultare le FAQ disponibili al seguente indirizzo: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
Si raccomanda inoltre di scaricare il muovo modello di autocertificazione (disponibile sulla pagina delle FAQ) che chiunque entri in Italia dall’estero è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco o alle forze di polizia.