terça-feira, 4 de abril de 2017

REFERENDUM POPOLARI RELATIVI ALLA "ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI" E ALLA "ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)". DOMENICA 28 MAGGIO 2017

1. Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 14 marzo 2017 è stata determinata la data del 28 maggio 2017 per i Referendum popolari relativi alla "abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e alla "abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio” (voucher).
2. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE

Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. 
Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata:

- per posta all’indirizzo: Embaixada de Itália, Largo Conde Pombeiro n. 6, 1150-100 Lisboa
- per telefax al numero: 21 3551420
- per posta elettronica all’indirizzo: lisbona.passaporti@esteri.it 

oppure fatta pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO IL 25 MARZO 2017, ovvero entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione (avvenuta in G.U. n. 62 del 15.03.2017) del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali  (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). Si allega in proposito un modello (non vincolante) di opzione.
La richiesta deve essere utilizzata solo dai cittadini che intendono rientrare a votare presso i seggi istituiti dai propri Comuni di iscrizione elettorale (e pertanto non più all'estero, come stabilisce la legge).

3. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 26 APRILE 2017 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.

L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).