ELEZIONI COMITES 2021
Riferimenti normativi:
· Legge 23 ottobre 2003, n. 286. Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani all'estero (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172).
· DPR 29 dicembre 2003, n. 395. Regolamento di attuazione della Legge 23 ottobre 2003, n. 286 recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.
· Circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 2 del 28 luglio 2020 sulle modalità di erogazioni di contributi ai Comites.
Chi può votare?
A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi (rispetto alla data delle elezioni).
I cittadini italiani residenti in Portogallo e iscritti all’AIRE possono iscriversi sin da ora nell’elenco elettorale di questa Ambasciata attraverso il portale dei servizi consolari Fast It, a questo link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFe/index.sco selezionando la funzione dedicata alle elezioni: ''Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites”. La procedura sul portale Fast It è interamente guidata e tutta digitale, per una massima rapidità e sicurezza.
Modulo domanda iscrizione elenco elettori
In alternativa, il cittadino potrà far pervenire il modulo per l’iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites in uno dei seguenti modi:
- inviandolo per posta cartacea insieme a copia di un documento di identità, comprensivo della pagina contenente la firma del titolare, al seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia a Lisbona Largo Conde de Pombeiro 6, 1150-100 Lisbona (procedura alternativa consigliata);
- inviandolo per posta elettronica ordinaria all’indirizzo lisbona.elettorale@esteri.it oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo amb.lisbona@cert.esteri.it allegando, in entrambi i casi, copia del documento d’identità comprensivo della pagina contenente la firma del titolare;.
- consegnandolo di persona, previo appuntamento da richiedere inviando una mail a lisbona.elettorale@esteri.it
Dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati.
A) CANDIDATI: REQUISITI, INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’
A.1) ELEGGIBILITA’ DEI CANDIDATI
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 286/2003, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative.
La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per godere di elettorato passivo (art. 55, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
A.2) INELEGGIBILITA’ E INCANDIDABILITA’
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Legge, non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
Inoltre, l’art. 6 del DPR 395/2003, già richiamato, rinvia alle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità previste dagli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012.
Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge).
B) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI
Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri.
Esse sono presentate nelle ore d’ufficio all’Ufficio elettorale dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione (ossia da giovedì 23 settembre a domenica 3 ottobre 2021).
Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della prescritta documentazione, ovvero:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato corredate dai relativi certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale);
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
c) le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la certificazione elettorale.
N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, la firma dei sottoscrittori è esente da autentica se accompagnata da un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.
I sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare (da almeno sei mesi in base all’art.13, comma 1, Legge 286/2003) e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites.
I certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori negli elenchi elettori per le elezioni dei Comites della relativa circoscrizione sono rilasciati dall’ufficio consolare, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni (ossia dal 18 settembre 2021). Essi sono rilasciati su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio consolare e nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.
Si specifica che le firme dei presentatori di lista sono comunque autenticate dal funzionario consolare in considerazione del fatto che la legge prevede che il presentatore della lista si rechi all’Ufficio consolare per consegnare la propria dichiarazione. Parimenti si rammenta che le sottoscrizioni alle accettazioni delle candidature sono egualmente soggette ad autentica.
SOTTOSCRIZIONI DELLE LISTE DEI CANDIDATI ED ESENZIONE AUTENTICA DELLE FIRME
Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione.
N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. previste per il 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in CINQUANTA (anziché cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in CENTO (anziché duecento) per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. Si rammenta che ai sensi dell’art. 1 della L. 286/2003, la consistenza numerica della collettività residente si ricava dall’elenco aggiornato al 31/12/2020 dei residenti all’estero ex art. 5 della Legge 459/2001.
Si ribadisce che le firme dei sottoscrittori non sono soggette ad autentica (vedasi punto B), fermo restando che le firme già autenticate dagli Uffici consolari sono considerate valide a tutti gli effetti.
Visita il sito della #Farnesina per maggiori informazioni sui Com.It.Es.: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/organismirappresentativi/comites.html
Videoclip "Comites, dalla parte degli italiani nel mondo": https://www.youtube.com/watch?v=-Sh-FrJWDwM