Dando esecuzione a quanto decretato nella dichiarazione dello stato di emergenza, dal 9 al 23 novembre (con possibilità di proroga) nei 191 comuni considerati ad elevato rischio di contagio è in vigore il coprifuoco tra le ore 23 e le ore 5:00 nei giorni feriali e a partire dalle ore 13.00 nei fine-settimana del 14/15 novembre e del 21/22 novembre.
È consentita la circolazione esclusivamente per motivi di forza maggiore o necessità inderogabili, purché non rinviabili e opportunamente giustificate, e per rientrare al proprio domicilio dopo uno spostamento soggetto ad eccezione.
Si può uscire anche per motivi di salute, in particolare per l’acquisto di prodotti in farmacia o per sottoporsi a cure mediche o per trasportare persone a loro volta bisognose di medicamenti o medicinali. Prevista anche la possibilità di recarsi in negozi di generi alimentari e supermercati, e altri stabilimenti dediti alla vendita di prodotti alimentari e di igiene per persone e animali, o per portare a spasso o dal veterinario animali da compagnia.
Consentiti anche il rifornimento di combustibile e le passeggiate a piedi di breve durata, per fruire di momenti all’aperto, anche in compagnia di membri dello stesso nucleo familiare, purché conviventi. Si può inoltre circolare per dare assistenza a vittime di violenza domestica o di traffico di persone o nei confronti di bambini e adolescenti a rischio, oltre che a persone vulnerabili (portatori di handicap, figli, genitori anziani o non autosufficienti), nonché per altre non ragioni familiari, quali ad esempio l’adempimento della responsabilità genitoriale.
Possono circolare inoltre gli operatori del settore medico e paramedico, della protezione civile e le forze dell’ordine, i magistrati e i dirigenti rappresentativi delle organizzazioni a tutela delle parti sociali, nonché i rappresentanti dei partiti politici e i membri del Parlamento.
Sono garantiti gli spostamenti ritenuti necessari all’esercizio delle libertà di stampa e di espressione, mentre possono spostarsi i ministri di culto dietro possesso di credenziali emesse dalle rispettive autorità religiose o rappresentanti di chiese.
La circolazione è consentita ai membri delle missioni diplomatiche e consolari e delle organizzazioni internazionali con sede in Portogallo, purché nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Il decreto stabilisce inoltre che durante il periodo in cui è in vigore lo stato di emergenza può essere imposta la misurazione della temperatura corporea con mezzi non invasivi e per l’accesso al luogo di lavoro, ai servizi e alle istituzioni pubbliche, scuole e università, spazi commerciali, culturali o sportivi, mezzi di trasporto, centri sanitari, istituti penitenziari o centri educativi. Può essere impedito l’accesso a chi rifiuti di sottoporsi a tale controllo o presenti una temperatura uguale o superiore a 38 ºC.
Può essere imposta inoltre la realizzazione di test di diagnosi di SARS-CoV-2 solo a chi intenda entrare o uscire per via aerea e marittima dal territorio nazionale continentale o dalle regioni autonome di Azzorre e Madeira. Tale tipologia di test può essere inoltre imposto ai fini dell’accesso e della permanenza nel luogo di lavoro o come condizione di accesso a servizi o istituzioni pubbliche, unità sanitarie, scuole e università, spazi commerciali, culturali e sportivi, mezzi di trasporto, strutture residenziali, istituti penitenziari o centri di rieducazione, a chi sia risultato positivo al test rapido o in caso di temperatura superiore a 38ºC.
Nei 191 comuni portoghesi vige l’obbligo di permanenza domiciliare. I cittadini dei comuni interessati dal decreto hanno il dovere di permanere nel domicilio e astenersi dal circolare in strade e spazi pubblici, tranne per un insieme di casi autorizzati, tra cui l’acquisto di beni e servizi, lo svolgimento dell’attività professionale, ragioni di salute, assistenza a persone vulnerabili, frequenza scolastica, fruizione di momenti all’aperto, accesso a eventi e luoghi destinati alle attività culturali, pratica di attività fisica all’aperto e per portare a spasso gli animali domestici. I veicoli privati potranno circolare esclusivamente per attività autorizzate (vedi sopra) o per il rifornimento di combustibile. In tutti gli spostamenti dovranno essere rispettate le norme indicate dalle autorità sanitarie e dalle forze dell’ordine, in particolare quelle relative al distanziamento. Ristoranti e bar chiuderanno alle 22.30, mentre gli stabilimenti destinati al commercio al dettaglio e alla vendita di servizi, così come quelli inseriti in centri commerciali, chiuderanno alle ore 22:00h - eccetto farmacie e punti vendita di farmaci non soggetti a prescrizione, studi medici e cliniche e centri veterinari con servizio di pronto soccorso, agenzie funebri, rent-a-car, aree di servizio e punti di rifornimento di combustibile. Prevista anche la sospensione delle visite a utenti delle strutture per anziani, unità di terapia intensiva e altri servizi per anziani. Le scuole resteranno aperte e continueranno a realizzarsi gli spettacoli culturali, purché rispettino le norme sanitarie. Proibite invece fiere e mercati, salvo autorizzazione speciale emessa dal Comune. Torna ad essere obbligatorio il telelavoro, salvo quando il lavoratore si opponga per fondate ragioni.