sábado, 5 de dezembro de 2020

Modalitá di Rientro in Italia - DPCM 3 DICEMBRE 2020

 DPCM 3 DICEMBRE 2020

Il 3 dicembre, è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che contiene disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da/per l’estero, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

Sul territorio nazionale, dal 3 novembre scorso sono in vigore misure differenziate da Regione a Regione, articolate in base a tre fasce di rischio (gialla, arancione, rossa). L’appartenenza di una Regione a una o all’altra fascia è soggetta a revisione periodica. Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono contenute in un'infografica messa a disposizione sul portale www.Governo.it .

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda pertanto di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.

Per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero, Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. L’Allegato 20, che contiene gli elenchi dei Paesi, ha subito significative variazioni rispetto ai DPCM precedenti.

A seguito dell’approvazione del DPCM 3 dicembre 2020, chi ha soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 (il Portogallo entrerà a far parte dell’elenco C a decorrere dal 10 dicembre 2020ha l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

A partire dal 10 dicembre 2020 si applicano inoltre le seguenti misure di prevenzione:

  1. obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il test è obbligatorio per tutti i passeggeri senza limite di età;
  2. Chiunque faccia ingresso in Italia e abbia soggiornato o transitato in Portogallo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio deve osservare unicamente l’obbligo di “quarantena” (sorveglianza sanitaria e autoisolamento fiduciario di quattordici giorni), mentre non è richiesta la presentazione di un tampone negativo. Solo per coloro che hanno soggiornato o transitato in Portogallo, nello stesso periodo, per motivi riconducibili a (a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, sussiste l’obbligo di presentare i risultati di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso nel territorio nazionale (mentre invece non è previsto l’obbligo di quarantena);
  3. in caso di mancata presentazione dell’attestazione del tampone negativo, quando richiesto (vedi punti a e b), si è tenuti a rispettare un periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di quattordici giorni;
  4. in ogni caso continua a essere in vigore l'obbligo, per chiunque rientri in Italia, di consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli un’autodichiarazione giustificativa.

 

OBBLIGO DI QUARANTENA/OBBLIGO DI TAMPONE

Chiunque entri in Italia da Paesi diversi da quelli UE+ (Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay), o vi sia transitato negli ultimi 14 giorni prima dell'ingresso in Italia, è tenuto a mettersi in contatto con le Autorità sanitarie competenti per territorio per segnalare il proprio ingresso e sottoporsi alla quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni (nella propria abitazione o in qualsiasi luogo a scelta dell'interessato). Una volta in Italia, il viaggio verso il domicilio prescelto per la quarantena dovrà proseguire con mezzi privati (anche se è consentita la prosecuzione con un ulteriore volo verso altra destinazione nazionale, se non si esce dall'area aeroportuale).

Chi nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia si sia recato (anche solo in transito) in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania e Spagna è tenuto a segnalare il proprio ingresso alle Autoritá sanitarie e a presentare un test negativo effettuato entro le 48 ore precedenti al momento dell'ingresso (non è più possibile effettuarlo all'arrivo in Italia). Chi non dispone del risultato negativo di un test deve sottoporsi alla quarantena.

NOVITÀ: A partire dal 10 dicembre, quest'ultima regola (obbligo di tampone) sarà applicata anche a chi faccia ingresso in Italia da tutti gli altri Paesi UE+.

Attenzione: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 chiunque entri in Italia per motivi di turismo da Paesi UE+ o chiunque rientri in Italia dopo essere stato in Paesi UE+ per motivi di turismo dovrà sottoporsi all'obbligo di quarantena (e non soltanto all'obbligo di tampone).

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI QUARANTENA/DI TAMPONE

L’obbligo di quarantena o di tampone (a seconda dei casi) sopra descritto non si applica:

  1. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. al personale viaggiante;
  3. ai movimenti da e per San Marino e Città del Vaticano
  4. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  5. Le persone che fanno ingresso in Italia per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della Salute, non sono sottoposte a quarantena ma devono obbligatoriamente presentare al momento dell'imbarco un test risultato negativo e effettuato nelle precedenti 72 ore.
  6. chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale (se ciò non è possibile, tornano ad essere valide le regole generali riguardo l'obbligo di quarantena o di tampone, a dipendenza dei casi);
  7. chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale (se ciò non è possibile, tornano ad essere valide le regole generali riguardo l'obbligo di quarantena o di tampone, a dipendenza dei casi);
  8. chiunque sia residente in un Paese UE+ o in Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay e faccia ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (nel caso delle persone che si siano recate in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna - e a partire dal 10 dicembre in qualsiasi Paese UE+ - nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, tale eccezione vale soltanto entro il limite delle 120 ore, v. caso f);
  9. personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di funzioni sanitarie;
  10. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  11. personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  12. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
  13. alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  14. passeggeri che entrano in Italia mediante voli "Covid-tested".

Anche le persone che rientrano nelle categorie sopra elencate, se rientrano da Paesi per cui sono normalmente previsti obblighi di quarantena, devono comunque segnalare il proprio ingresso nel Paese all'Autorità sanitaria, impegnandosi anche ad iniziare la quarantena (o ad effettuare il tampone), nel caso fossero superati i limiti temporali previsti (in alcuni casi) per l'esenzione.